Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Nuove norme sui coltelli - DL 24 febbraio 2026 - Convertito in legge

Il nuovo testo degli articoli 4 e 4 bis della legge 18 aprile 1975 nr. 110, nella parte in cui regolano in modo speciale gli strumenti muniti di lama, è il seguente.

Art. 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere
Comma 1 - Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Comma 2 - Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Comma 3 - Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. (16) (25)
Comma 4 -  È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
Comma 5 - Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
……..
Comma 8. Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis.

NOTA 1
L'art. 4 distingue le armi proprie bianche (pugnale, baionetta, noccoliera, manganello, ecc., non portabili in modo assoluto (salvo il bastone animato per cui era prevista una licenza di porto) dagli strumenti atti ad offendere, portabili per giustificato motivo. Le armi proprie sono vendute solo dagli armieri e sono soggette a nulla osta all'acquisto e la loro detenzione illegale é regolata dall'art. 697 CP, che la configura come una contravvenzione. Il porto delle armi e strumenti sopra indicati è punito come contravvenzione in modo diverso a seconda che si tratti di armi (comma e e art 699 CP) o di strumenti od oggetti (comma 5).
Ora il DL ha introdotto un delitto (comma 8) per chi porta fuori della propria e appartenenze, e senza giustificato motivo strumenti dotati di lama di particolari dimensioni e tipologia.
Chi ha scritto la norma ignorava che ormai era pacifico che il porto di armi da fuoco è illegale solo se l'arma viene portata in luogo pubblico o aperto in pubblico e non se la porto in casa di un amico e che tale regola era applicata per ovvia analogia, e a maggiro ragione, anche alle armi bianche. Regola che rimane valida a pena di incostituzionalità.
Gli strumenti (ma non le armi) di cui il porto senza giustificato motivo diventa un delitto sono quelli:
a) muniti di lama affilata oppure appuntita lunga più di 8 centimetri;
b) muniti di lama ripiegabile pari o superiore a 5 cm, a un taglio o a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano.
Quindi un coltello a lama fissa , lungo più di 8 cm, tipo coltello da caccia, può essere portato per g.m., ma se questo manca si risponde per un delitto e non per una contravvenzione.

Quando hanno scritto "lama ad un taglio" si sono sbagliati; sembra che volessero consentire gli strumenti a doppio filo e cioè anche i pugnali! Invece è ovvio che è solo richiesto che la lama sia affilata oppure appuntita! La norma parla solo di "lama ripiegabile"; sono quindi esclusi i coltelli in cui la lama rientra nell'impugnatura o ne esce con movimento rettilineo, come ad esempio il taglierino. Inoltre non si capisce che cosa sia una lama solo appuntita. Uno strumento che si usa solo di punta, non ha una lama, ma uno stelo a sezione tonda o poligonale ed è un punteruolo.
Difficile anche capire il perché della distinzione fra a lama fissa e a lama pieghevole
Un coltello o un punteruolo o stiletto a lama fissa, è un normale strumento atto ad offendere, portabile per giustificato motivo se la lama non supera gli otto centimetri. Se supera tale misura oppure se è particolarmente pericoloso, il porto senza giustificato motivo diventa un delitto.
Siccome gli incapaci legislatori non hanno voluto usare il termine coltello, per motivi che possono essere spiegati solo con una loro diversa abilità, ciò significa che per quasi tutti, gli strumenti da lavoro che tagliano, il porto senza giustificato motivo diventa un delitto ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quindi rischia la galera chi non riesce a provare il giustificato motivo; nozione che il legislatore non ha mai voluto precisare, sempre lasciata alla valutazione dell'appuntato Cacace, spesso opinabile e fonte di ingiustizia perché è facile dimostrare che porto un'accetta con g.m. se sto tornando dal bosco con della legna, ma impossibile da provare se esco di casa per andare nel bosco e magari sono ancora nell'abitato. Io, a suo tempo, avevo proposto questa definbizione: Per giustificato motivo si intende ogni razionale motivazione la quale, in base alle circostanze di tempo e di luogo, in base alla persona agente e all'attività che essa svolge, rende credibile e verosimile che lo strumento o l'arma non vengano portati allo scopo di recare offesa ad altri o a scopo aggressivo). Si rischia di commettere un delitto (art. 4 c. 8) per il porto di una falce, di una roncola, ma solo una contravvenzione (art. 4 c. 3) se si porta un'accetta o uno scalpello (che non ha né una lama tagliente né una punta acuminata, ma una punta tagliente!). Oppure per l'accetta si dovrà misurare la lunghezza del tagliente?  Son fesserie di Stato!"
E non hanno neppure capito che il trasformare la sanzione da contravvenzione a delitto renderà più difficile la punizione perché delle contravvenzioni si risponde anche a titolo di colpa mentre per un delitto occorre provare il dolo; quindi se in auto ho un coltello di tipo proibito e posso dichiarare che non so come ci sia arrivato o che l'avevo usato il giorno prima per un giustificato motivo e che l'ho dimenticato in auto, è il PM che deve dimostrare che invece io lo portavo consapevolmente; ed egli deve comunque sempre dimostrare che il g.m. non sussiste; nel dubbio non si può condannare. È appena il caso di ricordare che se manca la prova del dolo, non si può ripiegare sulla sanzione prevista per il fatto contravvenzionale colpos; è manovra da spacca-cavilli non consentita, come già detto anche dalla Cassazione (Sentenza n. 10130 del 15/07/1981). FINE NOTA 1

Il nuovo decreto legge ha poi modificato l'art 4 bis, introdotto dal   D. L.15 settembre 2023, n. 123 che ora recita:
Art. 4 bis - Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.

NOTA 2
In questo articolo aggiornato si stabilisce che è un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni (quindi la pena minima è raddoppiata rispetto all'art. 4)  il portare un'arma propria bianca per cui non è ammessa licenza e per cui, essendo un'arma, non può essere invocato il giustificato motivo. I nostri diversamente abili non sapevano ovviamente che per nessuna arma bianca può essere rilasciata una licenza di porto; quindi gli sciagurati hanno stabilito nei due n uovio articoli, due pene diverse per la stessa identica fattispecie!
Non contenti di ciò hanno stabilito che il reato si configura anche se si portano gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta.
Pura stupidità e ignoranza burocratica perché non si riesce a trovare nessun altro strumento che corrisponda alla definizione, oltre al pugnale il quale da sempre è inserito fra le armi proprie e quindi non è uno strumento! Ma un pugnale deve avere una lunghezza da pugnale, per essere un'arma vietata. Così come sta scritto diventa strumento vietato anche un coltello a mandorla apri-parmigiano! Una volta si diceva "sfondare una porta aperta"; ora l'estensore della legge è riuscito a sfondare una porta che non  c'era! Pura stupidità perché scrivendo così si legittimerebbe una "misericordia", pugnale acutissimo ma spesso senza lama affilata. Pura stupidità di chi non conosce la lingua italiano e non sa che la differenza fra coltello e pugnale si trova in ogni vocabolario e che la lunghezza della lama influisce sulla classificazione.   Tutto questo calpestando la Costituzione  per la quale  cose eguali non possono essere assoggettate a regimi diversi senza motivi logici.
Ancora non contenti hanno aggiunto che vengono equiparate alle armi proprie, ma solo ai fine della pena  ed al divieto di porto assoluto ( e quindi nonsono armi, non sono soggette a denunzia e sono liberamente acquistabili) anche:
c) - coltelli a serramanico (lo sciocco non sapeva che questo è il nome tecnico dei coltelli in cui la lama si può ripiegare nel manico, oppure pensava che vi fossero dei coltelli che si piegano in due come un portafoglio o con la lama snodabile come una catena?) con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, se hanno punta acuta e sono muniti di  meccanismo a scatto. Da quando si parla di questi oggetti essi sono sempre stati chiamati coltelli a scatto e poco importa se la lama sia ad uno o a due taglienti, visto che sono assimilati ai pugnali che hanno due taglienti. Pugnali o coltelli senza punta si trovano solo sulle scene dei teatri! Anche in questa caso hanno regolato una cosa che era già regolata con chiarezza; esempio luminoso di gente incapace (una volta si definivano "mangia pane a tradimento")  che vuol regolare il mondo senza conoscere il modo e senza sapere come è già regolato.  È un mistero il motivo per cui chi ha scritto la norma ha indicato i coltelli  con meccanismo a scatto e i coltelli a scatto. Qualunque persona normalmente abile giurerebbe che sono la stessa cosa!
d) A questi hanno aggiunto i coltelli apribili con una sola mano. È nozione adottata anche in Germania, ma che ha dato luogo a dubbi interpretativi. I coltelli a serramanico più  semplici (ad es, una pattada sarda) non hanno molla di ritegno e la lama è semplicemente stretta fra le guancette del manico, basta stringere un po' più o un meno le guancette o una goccia d'olio, per far sì che la lama esca fuori dall'impugnatura per forza di gravità o forza centrifuga. Ma non è un coltello progettato per essere aperto con una mano sola, come invece avviene per i coltelli a scatto, con proiezione della lama lateralmente oppure frontalmente oppure nei coltelli a gravità. Questi coltelli, a ben vedere, hanno anche il blocco della lama per evitare che essa rimbalzi in chiusura ferendo le dita e quindi in altri paesi non li hanno vietati perché sono già vietati in quanto hanno il blocco della lama. E lo stesso autore del DL, all'art. 4 comma 8 aveva equiparato  il blocco di lama alla apribilità con una sola mano. Quindi una norma inutile che porta solo a dubbi e confusione .
Quindi un altro errore del DL, dovuto alla smania  di evitare la parola coltello, che nell'art. 4 stabilisce che possono essere portati per g.m. se con lama non superiori a 5 cm e l'art. 4 bis che invece ne vieta il porto in via assoluta.
e) È vietato il porto in via assoluta dei coltelli balisong o a farfalla, ma solo se con lama affilata oppure appuntita; quindi possono essere portati per g.m. con lama a seghetto; ottima per tagliare la gola!. La loro indicazione non era necessaria perché rientrano già tra i coltelli che sia aprono con una mano sola. Hanno dimenticato di dire che sono vietati solo quelli con lama superiore a 5 cm, altrimenti si dànno anni di galera anche per i ciondoli!
f) Infine è vietato il porto in modo assoluto di strumenti dotati di lama affilata o appuntita camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. Ad es. coltello nascosto in una fibbia da cintura o in una carta di credito. Ma non è cosa sempre chiara perché un coltello chiuso può, anche senza malizia, assomigliare ad un altro oggetto. Ma è consentito portare per giustificato motivo un seghetto che  sembra unna penna.

E' rimasta inalterata la disposizione che dispone il  divieto di vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1. Vale a dire tutti gli strumenti per il porto illegale dei quali viene ora stabilita la pena della reclusione

SCHEMA RIASSUNTIVO

 

 

TIPOLOGIA

Lunghezza
lama

Detenzione

Porto sempre vietato

Porto con giustificato
motivo

Pena detentiva

Armi proprie contundenti e da punta

 

Denunzia

 

 

arr.da 1mese ad 1 anno

Pugnale

+ 5 cm ??

Denunzia

No

Recl. Da 1 a 3 anni

Apri parmigiano

+ 5 cm ??

 

No ??

Recl. Da 1 a 3 anni

Armi improprie in genere

 

 

 

Arr. da 1 mese ad 1 anno

Lama fissa affilata e appuntita (art. 4 c. 3)

+ 8 cm

 

 

Arr. da 1 mese ad 1 anno

Lama fissa affilata e appuntita (Art. 4 c. 8)

+ 8 cm

 

 

Recl. da 6 mesi a 3 anni.

Serramanico lama affilata e appuntita con blocco

+ 5 cm

 

 

Recl. da 6 mesi a 3 anni.

Serramanico lama affilata e appuntita apertura con una mano

+ 5 cm

 

 

Recl. da 6 mesi a 3 anni.

Serramanico  affilato e appuntito + 5 cm, a scatto

+ 5 cm

No

No

Recl. da 1 a 3 anni

Serramanico  affilato e appuntito + 5 cm, blocco di lama

+ 5 cm

No

No

Recl. da 1 a 3 anni

Coltello a farfalla

+ 5 cm ??

No

No

Recl. da 1 a 3 anni

Coltello che si apre con una mano sola

+ 5 cm ??

No

Si

No

Recl. da 1 a 3 anni

Lame occultate

+ 5 cm ??

No

Si

No

Recl. da 1 a 3 anni

ATTENZIONE: Il legislatore non usa i termini coltello o pugnale,  ma parla solo di "strumento con lama".

Bolzano, 25 aprile 2026

Si veda anche l'articolo prcednte, sul testo iniziale del DL


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it